Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

SECONDA RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA per l’attuazione dei Progetti Progetto “Tutta un’altra Scuola”- Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0002283 del 06/04/2023
– Seconda_RICHIESTA_DISPONIBILITA__PERSONALE_ATA_AVVISO_33956_signed.pdf
– MODELLO_DOMANDA_PERSONALE_ATA.docx